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Gli elementi obbligatori in una etichetta di olio PDF

Obbligo della confezione

La vendita dell’olio di oliva allo stato sfuso non è più consentita in seguito all’entrata in vigore del regolamento CE n. 1019/2002, che detta norme in merito alla commercializzazione dell’olio di oliva stabilendo che il prodotto deve essere posto in vendita al consumatore finale esclusivamente in contenitori chiusi e sigillati della capacità massima di 5 litri, ad eccezione degli oli destinati a ristoranti, ospedali o mense collettive, per le quali le confezioni possono raggiungere la capacità massima di 25 litri. Si viene così ad interrompere una tradizione consolidata nata da un rapporto di fiducia tra il produttore ed il consumatore.

Il mercato di vendita dell’olio sfuso interessa circa due milioni di italiani che hanno la buona abitudine di rifornirsi direttamente dal produttore. Secondo una recente indagine in Italia circa il 38% della produzione dell’olio di oliva viene commercializzato allo stato sfuso; questa percentuale è ancora superiore in alcune regioni quali la Sicilia e la Basilicata dove la quota raggiunge il 46% per arrivare al 76% nell’Umbria.

L’applicazione di questa disposizione normativa sulla commercializzazione dell’olio di oliva è stata notevolmente contestata in Italia anche con ricorso al TAR che in alcuni casi hanno dato pareri favorevoli sulla sospensione del provvedimento, ma successivamente censurati dalla Commissione dell’Unione Europea.

L’obbligo del confezionamento in recipienti della capacità massima di 5 litri costituisce per gli olivicoltori un ulteriore onere finanziario ed organizzativo che si ripercuote con un aumento dei prezzi per il consumatore finale.

Secondo una recente nota esplicativa dell’Ue il regolamento non prescrive procedimenti complessi o molto costosi per sigillare i contenitori, infatti sono accettabili i sigilli in ceralacca o una striscia di carta, apposti in modo tale da sigillare l’imballaggio che deve essere provvisto di un’etichetta riportante le indicazioni obbligatorie previste dal regolamento.



Indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta



Come detto, la vendita dell’olio di oliva deve essere effettuata, a partire dal 1 novembre 2003, in contenitori chiusi e sigillati provvisti di un’etichetta che deve riportare delle indicazioni obbligatorie, previste dal regolamento sopraccitato, a cui se ne possono aggiungere delle altre facoltative.



Le indicazioni obbligatorie che un’etichetta deve riportare sono:



Nome e sede (o la ragione sociale o il marchio del produttore o del confezionatore.

Le diciture che si possono adottare sono “prodotto da…..” , “prodotto ed imbottigliato da……”, “confezionato da …….”

Per sede s’intende la località ove è ubicata la sede legale o sociale dell’operatore.



Tipo di olio



Classificato in base all’art. 8 del Regolamento Ce 1019/2002 nelle seguenti categorie commerciali:



olio extravergine di oliva: privo di difetti, dalle ottime caratteristiche qualitative con acidità libera inferiore allo 0,8%, ottenuto direttamente dalle olive mediante procedimenti meccanici;



Olio vergine di oliva: privo di difetti e dalle buone caratteristiche organolettiche, con acidità libera inferiore al 2%, ottenuto direttamente dalle olive mediante procedimenti meccanici;



Olio di oliva: composto dalla miscelazione di oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e di oli ottenuti direttamente dalle olive; ha un’acidità inferiore all’1%.



Olio di sansa di oliva: ottenuto miscelando olio di sansa raffinato con oli di oliva; ha un’acidità inferiore all’1%.





Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento



L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento può essere omessa nel caso di un’impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato nella stessa sede legale.



Volume del prodotto



La quantità del prodotto deve essere espressa in unità di volume che può essere indicata in litri (L o l), in centilitri (cl) o in millilitri (ml). Gli oli di oliva, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente in recipienti ermeticamente chiusi della capacità massima di 5 litri.



Lettera minuscola “e”



Il marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale.



Indicazione del lotto



Per lotto s’intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o lattine) prodotto o confezionato in circostanze identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dell’olio ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso deve essere facilmente visibile, leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”. L’indicazione del lotto non è richiesta quando nel termine minimo di conservazione figura la menzione del giorno, del mese e dell’anno, in modo tale da identificare una specifica partita.



Indicazioni ecologiche



Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso di messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.



Data di preferibile consumo



La data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la data fino alla quale l’olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione; essa viene indicata con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il ……” seguito dalla data. La data deve essere espressa almeno con l’indicazione del mese e dell’anno.



Modalità di conservazione



E’ utile riportare delle indicazioni riguardanti il modo più corretto per conservare l’olio ( ad esempio “conservare al riparo della luce e lontano da fonti di calore”).

La categoria dell’olio, la quantità e il termine minimo di conservazione devono figurare nello stesso campo visivo. Inoltre tutte le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.



Indicazioni facoltative



Le indicazioni facoltative da potere apporre in etichetta devono essere formulate in modo da non indurre in errore l’acquirente circa le caratteristiche degli oli. Le indicazioni devono essere facilmente visibili. Inoltre non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane ne accennare a tali proprietà. Ancora non devono evidenziare caratteristiche particolari quando tutti gli oli analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Ecco le principali indicazioni facoltative da potere apporre in etichetta:



La designazione dell’origine:



E’ possibile per gli oli di oliva vergini ed extravergini di cui almeno il 75% abbia la stessa provenienza indicare in etichetta il Paese in cui è stato prodotto. L’indicazione della Regione di produzione è consentita per gli oli D.O.P., I.G.P. e biologici.



Modalità di estrazione



E’ riservata agli oli di oliva vergini ed extravergini ottenuti a meno di 27° C con una prima spremitura meccanica della pasta di olive. Le dizioni che possono essere apposte in etichetta sono: “prima spremitura a freddo”, e “estratto a freddo” oppure “ottenuto a freddo” o “prodotto a freddo”. Per la modalità di estrazione i titolari dei frantoi dovranno rilasciare, per ogni partita di olive lavorate una dichiarazione che indica i mezzi tecnologici installati per garantire la veridicità delle dichiarazioni.



Indicazione dell’acidità



Potrà figurare solo se accompagnata dalle altre menzioni qualitative relative all’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto. I valori potranno essere seguiti dalla frase “valori massimi all’atto del confezionamento” . Chiunque intende riportare in etichetta l’indicazione dell’acidità e degli altri parametri previsti dovrà predisporre i mezzi di prova necessari per la verifica della conformità del prodotto ai limiti indicati.



Varietà delle olive da cui l’olio deriva



E’ consentito di indicare in etichetta la varietà o le varietà con cui è prodotto l’olio.



Altre indicazioni facoltative



Possono riguardare gli oli extravergini di oliva ottenuti da agricoltura biologica o quelli ottenuti con nuovi metodi estrattivi come gli oli “extravergini denocciolati” ed ancora gli oli extravergini per i quali le aziende hanno chiesto ad organismi esterni di certificazione di ottenere i requisiti di pregio (organolettici ed analitici) che si intende evidenziare.

In tutti i casi in cui si vogliono aggiungere in etichetta delle indicazioni facoltative le imprese dovranno rispettare le prescrizioni che pongono a loro carico l’onere della prova delle affermazioni riportate in etichetta. Esse devono essere misurabili con determinazioni analitiche approvate oppure risultanti da documenti ufficiali. Le imprese accettano i controlli disposti dagli organismi di controllo autorizzati che verificheranno con controlli analitici e documentali la veridicità della caratteristica distintiva che l’impresa intende porre in etichetta.


L'ETICHETTA DI UN OLIO



Logo GuidaOlio

1


DENOMINAZIONE DI VENDITA

2


MARIO ROSSI VICOPISANO – PISA

3


STABILIMENTO DI…

4


e …ml

5


L…

6


DA CONSUMARSI ENTRO IL…

7


INDICAZIONI ECOLOGICHE

B


MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

C


ALTRE INDICAZIONI FACOLTATIVE

D


MATERIALI

INDICAZIONI OBBLIGATORIE:

1. Denominazione di vendita La denominazione di vendita da utilizzare in etichetta deve essere conforme alla classificazione ed alle definizioni previste dalla normativa; in commercio esistono le seguenti tipologie di prodotto:

* Olio extravergine di oliva:
privo di difetti e con ottime caratteristiche organolettiche, acidità inferiore all'1%; l'estrazione avviene con l'esclusivo utilizzo di mezzi fisici (frangitura - spremitura - separazione);

* Olio vergine di oliva:
privo di difetti e buone caratteristiche organolettiche, acidità inferiore al 2%; è ottenuto come l'extravergine con mezzi fisici;

* Olio di oliva:
ottenuto miscelando olio di oliva raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1,5%;

* Olio di sansa di oliva:
ottenuto miscelando olio di sansa raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1,5%.

2. Nome o Ragione Sociale o Marchio depositato e Sede del Produttore o del Confezionatore o del Venditore. E' obbligatorio riportare in etichetta il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede o del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Unione Economica. In genere tali indicazioni vengono fatte precedere da diciture quali "imbottigliato da ...", "prodotto da...", "prodotto ed imbottigliato da..." , "confezionato da...", "distribuito da..." e simili. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede legale o sociale dell'operatore.

3. Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede dello stabilimento. Qualora sull'etichetta siano riportati i soli dati relativi al venditore o al distributore, la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento o di solo confezionamento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.
4. Volume nominale del prodotto
Il volume nominale deve essere indicato in Litri (L o l), Centilitri (cl) o Millilitri (ml). Gli oli di oliva, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi, obbligatoriamente (per contenitori fino a 10 litri) nelle quantità nominali seguenti espresse in litri: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 - 10,00.
5. Lotto
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o lattine) prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dell'olio ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura. L'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione del giorno, mese ed anno, in modo da identificare una specifica partita.
6. Data di preferibile consumo
La data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la data fino alla quale l'olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione; essa va indicato con la dicitura "Da consumarsi preferibilmente entro il ... " seguito dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. La data deve essere espressa almeno con l'indicazione del mese e dell'anno.
7. Indicazioni ecologiche
Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso del messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.

La denominazione di vendita, la quantità ed il termine minimo di conservazione devono figurare in etichetta nello stesso campo visivo.

Tutte le indicazioni devono essere almeno in lingua italiana e menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, senza essere in alcun modo dissimulate o deformate.

INDICAZIONI FACOLTATIVE:

1. Lettera minuscola "e" : marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale.
2. Modalità di conservazione Qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto e del tipo di recipiente impiegato , è utile riportare delle indicazioni riguardanti il modo più corretto per conservare l'olio (ad esempio "conservare al riparo della luce e lontano da fonti di calore").
3. Materiali: al fine di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per l'olio destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale deve essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06/89). Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio. I contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore.
4. Altre indicazioni facoltative E' possibile riportare altre indicazioni facoltative, nel rispetto delle norme relative al divieto di pubblicità ingannevole.

Il produttore o il confezionatore o il venditore, il cui nome compare in etichetta, devono rispondere dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti il prodotto.

ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA’ DI UN OLIO:

* non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche, natura, qualità, composizione, luogo di origine o provenienza, modo di ottenimento del prodotto;
* non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane né accennare a tali proprietà;
* non devono evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti gli oli analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

Ad esempio, si possono riportare indicazioni relative a:

* modalità di estrazione;
* eventuali abbinamenti gastronomici;
* varietà di olive da cui l’olio deriva;
* informazioni nutrizionali (nel rispetto della normativa in materia);
* provenienza delle olive (fino al 30.06.99 per l’olio extravergine di oliva), purchè non richiami una denominazione protetta.

In merito all’origine delle olive, e conseguentemente dell’olio, la normativa è in evoluzione. In particolare:

* un provvedimento italiano aveva previsto che si dovesse indicare obbligatoriamente se l’olio era di provenienza (totale o parziale) non italiana;

La norma comunitaria ha vietato qualsiasi menzione geografica (a partire dal 1° luglio 1999), ad eccezione dei termini usati dagli oli che hanno ottenuto la denominazione di origine o l’indicazione geografica protetta. (vedi DOP-IGP)





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