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Obbligo della confezione
La
vendita dell’olio di oliva allo stato sfuso non è più consentita in
seguito all’entrata in vigore del regolamento CE n. 1019/2002, che
detta norme in merito alla commercializzazione dell’olio di oliva
stabilendo che il prodotto deve essere posto in vendita al consumatore
finale esclusivamente in contenitori chiusi e sigillati della capacità
massima di 5 litri, ad eccezione degli oli destinati a ristoranti,
ospedali o mense collettive, per le quali le confezioni possono
raggiungere la capacità massima di 25 litri. Si viene così ad
interrompere una tradizione consolidata nata da un rapporto di fiducia
tra il produttore ed il consumatore.
Il mercato di vendita
dell’olio sfuso interessa circa due milioni di italiani che hanno la
buona abitudine di rifornirsi direttamente dal produttore. Secondo una
recente indagine in Italia circa il 38% della produzione dell’olio di
oliva viene commercializzato allo stato sfuso; questa percentuale è
ancora superiore in alcune regioni quali la Sicilia e la Basilicata
dove la quota raggiunge il 46% per arrivare al 76% nell’Umbria.
L’applicazione
di questa disposizione normativa sulla commercializzazione dell’olio di
oliva è stata notevolmente contestata in Italia anche con ricorso al
TAR che in alcuni casi hanno dato pareri favorevoli sulla sospensione
del provvedimento, ma successivamente censurati dalla Commissione
dell’Unione Europea.
L’obbligo del confezionamento in recipienti
della capacità massima di 5 litri costituisce per gli olivicoltori un
ulteriore onere finanziario ed organizzativo che si ripercuote con un
aumento dei prezzi per il consumatore finale.
Secondo una
recente nota esplicativa dell’Ue il regolamento non prescrive
procedimenti complessi o molto costosi per sigillare i contenitori,
infatti sono accettabili i sigilli in ceralacca o una striscia di
carta, apposti in modo tale da sigillare l’imballaggio che deve essere
provvisto di un’etichetta riportante le indicazioni obbligatorie
previste dal regolamento.
Indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta
Come
detto, la vendita dell’olio di oliva deve essere effettuata, a partire
dal 1 novembre 2003, in contenitori chiusi e sigillati provvisti di
un’etichetta che deve riportare delle indicazioni obbligatorie,
previste dal regolamento sopraccitato, a cui se ne possono aggiungere
delle altre facoltative.
Le indicazioni obbligatorie che un’etichetta deve riportare sono:
Nome e sede (o la ragione sociale o il marchio del produttore o del confezionatore.
Le diciture che si possono adottare sono “prodotto da…..” , “prodotto ed imbottigliato da……”, “confezionato da …….”
Per sede s’intende la località ove è ubicata la sede legale o sociale dell’operatore.
Tipo di olio
Classificato in base all’art. 8 del Regolamento Ce 1019/2002 nelle seguenti categorie commerciali:
olio
extravergine di oliva: privo di difetti, dalle ottime caratteristiche
qualitative con acidità libera inferiore allo 0,8%, ottenuto
direttamente dalle olive mediante procedimenti meccanici;
Olio
vergine di oliva: privo di difetti e dalle buone caratteristiche
organolettiche, con acidità libera inferiore al 2%, ottenuto
direttamente dalle olive mediante procedimenti meccanici;
Olio
di oliva: composto dalla miscelazione di oli di oliva che hanno subito
un processo di raffinazione e di oli ottenuti direttamente dalle olive;
ha un’acidità inferiore all’1%.
Olio di sansa di oliva: ottenuto miscelando olio di sansa raffinato con oli di oliva; ha un’acidità inferiore all’1%.
Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
L’indicazione
della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento può
essere omessa nel caso di un’impresa produttrice o confezionatrice che
disponga di un unico stabilimento ubicato nella stessa sede legale.
Volume del prodotto
La
quantità del prodotto deve essere espressa in unità di volume che può
essere indicata in litri (L o l), in centilitri (cl) o in millilitri
(ml). Gli oli di oliva, destinati al consumatore, devono essere posti
in vendita esclusivamente in recipienti ermeticamente chiusi della
capacità massima di 5 litri.
Lettera minuscola “e”
Il
marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai
requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere
riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso
campo visivo del volume nominale.
Indicazione del lotto
Per
lotto s’intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o lattine)
prodotto o confezionato in circostanze identiche. Il lotto è
determinato dal produttore o dal confezionatore dell’olio ed è apposto
sotto la propria responsabilità; esso deve essere facilmente visibile,
leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”. L’indicazione
del lotto non è richiesta quando nel termine minimo di conservazione
figura la menzione del giorno, del mese e dell’anno, in modo tale da
identificare una specifica partita.
Indicazioni ecologiche
Consistono
in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a
non disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso, in forma di
messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso di messaggio scritto i
caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori
di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per contenitori di
capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per
i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma tale
rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10
mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm
per i contenitori di capacità pari od inferiore a 1.500 ml e superiore
a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.
Data di preferibile consumo
La
data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la
data fino alla quale l’olio conserva le sue specifiche proprietà in
adeguate condizioni di conservazione; essa viene indicata con la
dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il ……” seguito dalla
data. La data deve essere espressa almeno con l’indicazione del mese e
dell’anno.
Modalità di conservazione
E’
utile riportare delle indicazioni riguardanti il modo più corretto per
conservare l’olio ( ad esempio “conservare al riparo della luce e
lontano da fonti di calore”).
La categoria dell’olio, la
quantità e il termine minimo di conservazione devono figurare nello
stesso campo visivo. Inoltre tutte le indicazioni devono essere
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Indicazioni facoltative
Le
indicazioni facoltative da potere apporre in etichetta devono essere
formulate in modo da non indurre in errore l’acquirente circa le
caratteristiche degli oli. Le indicazioni devono essere facilmente
visibili. Inoltre non devono essere tali da indurre ad attribuire al
prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane ne
accennare a tali proprietà. Ancora non devono evidenziare
caratteristiche particolari quando tutti gli oli analoghi possiedono le
stesse caratteristiche. Ecco le principali indicazioni facoltative da
potere apporre in etichetta:
La designazione dell’origine:
E’
possibile per gli oli di oliva vergini ed extravergini di cui almeno il
75% abbia la stessa provenienza indicare in etichetta il Paese in cui è
stato prodotto. L’indicazione della Regione di produzione è consentita
per gli oli D.O.P., I.G.P. e biologici.
Modalità di estrazione
E’
riservata agli oli di oliva vergini ed extravergini ottenuti a meno di
27° C con una prima spremitura meccanica della pasta di olive. Le
dizioni che possono essere apposte in etichetta sono: “prima spremitura
a freddo”, e “estratto a freddo” oppure “ottenuto a freddo” o “prodotto
a freddo”. Per la modalità di estrazione i titolari dei frantoi
dovranno rilasciare, per ogni partita di olive lavorate una
dichiarazione che indica i mezzi tecnologici installati per garantire
la veridicità delle dichiarazioni.
Indicazione dell’acidità
Potrà
figurare solo se accompagnata dalle altre menzioni qualitative relative
all’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento
nell’ultravioletto. I valori potranno essere seguiti dalla frase
“valori massimi all’atto del confezionamento” . Chiunque intende
riportare in etichetta l’indicazione dell’acidità e degli altri
parametri previsti dovrà predisporre i mezzi di prova necessari per la
verifica della conformità del prodotto ai limiti indicati.
Varietà delle olive da cui l’olio deriva
E’ consentito di indicare in etichetta la varietà o le varietà con cui è prodotto l’olio.
Altre indicazioni facoltative
Possono
riguardare gli oli extravergini di oliva ottenuti da agricoltura
biologica o quelli ottenuti con nuovi metodi estrattivi come gli oli
“extravergini denocciolati” ed ancora gli oli extravergini per i quali
le aziende hanno chiesto ad organismi esterni di certificazione di
ottenere i requisiti di pregio (organolettici ed analitici) che si
intende evidenziare.
In tutti i casi in cui si vogliono
aggiungere in etichetta delle indicazioni facoltative le imprese
dovranno rispettare le prescrizioni che pongono a loro carico l’onere
della prova delle affermazioni riportate in etichetta. Esse devono
essere misurabili con determinazioni analitiche approvate oppure
risultanti da documenti ufficiali. Le imprese accettano i controlli
disposti dagli organismi di controllo autorizzati che verificheranno
con controlli analitici e documentali la veridicità della
caratteristica distintiva che l’impresa intende porre in etichetta.
L'ETICHETTA DI UN OLIO
Logo GuidaOlio
1
DENOMINAZIONE DI VENDITA
2
MARIO ROSSI VICOPISANO – PISA
3
STABILIMENTO DI…
4
e …ml
5
L…
6
DA CONSUMARSI ENTRO IL…
7
INDICAZIONI ECOLOGICHE
B
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
C
ALTRE INDICAZIONI FACOLTATIVE
D
MATERIALI
INDICAZIONI OBBLIGATORIE:
1. Denominazione di vendita La denominazione di vendita da utilizzare
in etichetta deve essere conforme alla classificazione ed alle
definizioni previste dalla normativa; in commercio esistono le seguenti
tipologie di prodotto:
* Olio extravergine di oliva:
privo di difetti e con ottime caratteristiche organolettiche, acidità
inferiore all'1%; l'estrazione avviene con l'esclusivo utilizzo di
mezzi fisici (frangitura - spremitura - separazione);
* Olio vergine di oliva:
privo di difetti e buone caratteristiche organolettiche, acidità
inferiore al 2%; è ottenuto come l'extravergine con mezzi fisici;
* Olio di oliva:
ottenuto miscelando olio di oliva raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1,5%;
* Olio di sansa di oliva:
ottenuto miscelando olio di sansa raffinato con oli vergini; ha acidità inferiore al 1,5%.
2. Nome o Ragione Sociale o Marchio depositato e Sede del Produttore o
del Confezionatore o del Venditore. E' obbligatorio riportare in
etichetta il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la
sede o del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito
nella Unione Economica. In genere tali indicazioni vengono fatte
precedere da diciture quali "imbottigliato da ...", "prodotto da...",
"prodotto ed imbottigliato da..." , "confezionato da...", "distribuito
da..." e simili. Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata
la sede legale o sociale dell'operatore.
3. Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e di
confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di
impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico
stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale.
Per sede si intende la località (comune) ove è ubicata la sede dello
stabilimento. Qualora sull'etichetta siano riportati i soli dati
relativi al venditore o al distributore, la sede dello stabilimento di
produzione e confezionamento o di solo confezionamento deve essere
completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che
ne agevoli la localizzazione.
4. Volume nominale del prodotto
Il volume nominale deve essere indicato in Litri (L o l), Centilitri
(cl) o Millilitri (ml). Gli oli di oliva, destinati al consumatore,
devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in
recipienti ermeticamente chiusi, obbligatoriamente (per contenitori
fino a 10 litri) nelle quantità nominali seguenti espresse in litri:
0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 - 10,00.
5. Lotto
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o
lattine) prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dell'olio ed
è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in
modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile
ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato
in modo da essere distinto dalle altre indicazioni in etichettatura.
L'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di
conservazione figura con la menzione del giorno, mese ed anno, in modo
da identificare una specifica partita.
6. Data di preferibile consumo
La data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la
data fino alla quale l'olio conserva le sue specifiche proprietà in
adeguate condizioni di conservazione; essa va indicato con la dicitura
"Da consumarsi preferibilmente entro il ... " seguito dalla data oppure
dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. La
data deve essere espressa almeno con l'indicazione del mese e dell'anno.
7. Indicazioni ecologiche
Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle
etichette, a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso, in
forma di messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso del messaggio
scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per
contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i
contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml
e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma
tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a
10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm
per i contenitori di capacità pari o inferiore a 1.500 ml e superiore a
500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.
La
denominazione di vendita, la quantità ed il termine minimo di
conservazione devono figurare in etichetta nello stesso campo visivo.
Tutte
le indicazioni devono essere almeno in lingua italiana e menzionate in
un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed indelebili, senza essere in alcun modo dissimulate o
deformate.
INDICAZIONI FACOLTATIVE:
1. Lettera minuscola
"e" : marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai
requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere
riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso
campo visivo del volume nominale.
2. Modalità di conservazione
Qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in
funzione della natura del prodotto e del tipo di recipiente impiegato ,
è utile riportare delle indicazioni riguardanti il modo più corretto
per conservare l'olio (ad esempio "conservare al riparo della luce e
lontano da fonti di calore").
3. Materiali: al fine di consentire
l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per
l'olio destinati al mercato interno devono essere contrassegnati
mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale deve
essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale
utilizzato per la fabbricazione (vedasi allegato 1 del D.M. 28/06/89).
Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato
del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero
il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i
contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato
del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro
ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro. Le
dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni
deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio. I
contrassegni suddetti vanno impressi o apposti sul corpo principale del
contenitore.
4. Altre indicazioni facoltative E' possibile
riportare altre indicazioni facoltative, nel rispetto delle norme
relative al divieto di pubblicità ingannevole.
Il produttore o
il confezionatore o il venditore, il cui nome compare in etichetta,
devono rispondere dell'esattezza delle diciture utilizzate per la
designazione e concernenti il prodotto.
ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA’ DI UN OLIO:
* non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche,
natura, qualità, composizione, luogo di origine o provenienza, modo di
ottenimento del prodotto;
* non devono essere tali da indurre ad
attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire
malattie umane né accennare a tali proprietà;
* non devono evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti gli oli analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
Ad esempio, si possono riportare indicazioni relative a:
* modalità di estrazione;
* eventuali abbinamenti gastronomici;
* varietà di olive da cui l’olio deriva;
* informazioni nutrizionali (nel rispetto della normativa in materia);
* provenienza delle olive (fino al 30.06.99 per l’olio extravergine di
oliva), purchè non richiami una denominazione protetta.
In merito all’origine delle olive, e conseguentemente dell’olio, la normativa è in evoluzione. In particolare:
* un provvedimento italiano aveva previsto che si dovesse indicare
obbligatoriamente se l’olio era di provenienza (totale o parziale) non
italiana;
La norma comunitaria ha vietato qualsiasi menzione
geografica (a partire dal 1° luglio 1999), ad eccezione dei termini
usati dagli oli che hanno ottenuto la denominazione di origine o
l’indicazione geografica protetta. (vedi DOP-IGP)
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