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Tutela del diritto d'autore PDF

Per chi fa il nostro mestiere in Italia, c'è una questione incombente e alla fine mai completamente risolta: La protezione dei risultati del proprio lavoro dal plagio.

Questo problema è ben noto a disegnatori, illustratori, autori di fumetti e progettisti grafici.Molto spesso, ad esempio durante il processo di acquisizione di un lavoro, si crea la necessità di presentare bozzetti e relazioni su idee in anticipo rispetto alla effettiva vendita o alla chiusura di un contratto di qualche tipo. Le istituzioni non danno risposte legislative a questa esigenza e quindi la maggioranza di noi non avendo soluzioni valide a portata di mano decide di affidarsi alla speranza che il proprio interlocutore non si riveli un approfittatore e non adotti comportamenti scorretti.

Non sono poche le "storie dell'orrore" che circolano su questo argomento, quasi ciascuno di noi può raccontare almeno un episodio durante il quale la sua buona fede è stata carpita e in cui ad esempio la trattativa successivamente alla presentazione dei bozzetti e stata sospesa "per un periodo di riflessione" o per un mancato accordo sul corrispettivo. Salvo poi scoprire che le idee e i disegni che aveva presentato sono stati usati successivamente dal cliente in malafede magari affidando l'esecuzione dei definitivi stampa a una tipografia compiacente o a uno dei tanti abusivi che infestano il nostro campo di azione professionale.

Far da sé
Esiste un metodo "autarchico" che ciascuno può adottare per tentare di difendersi dal plagio e dall'uso non autorizzato (e non pagato) del frutto del proprio lavoro. Esso è stata varie volte riproposto in vari forum e newsgroup di categoria o ad argomento legale, consiste nello spedire a se stessi in busta sigillata e per raccomandata le stampe e gli eventuali elaborati elettronici su cd rom o altro supporto di memoria e di conservare al ricevimento la busta senza aprirla in archivio. il timbro postale costituisce (o dovrebbe costituire) prova di antecedenza se la busta viene aperta dal giudice in fase processuale. Secondo molti avvocati il metodo ha una sua validità.

Servizio di Pubblicazione nel Deposito Online SILF
Il sindacato SILF (Sindacato Italiano Lavoratori Fumetto) che fa parte della CGIL propone ai suoi iscritti una soluzione interessante. Basta iscriversi alla SILF versando la quota decisamente simbolica di cinquanta euro e si ha diritto per un anno di depositare i propri nuovi progetti, non ancora altrimenti pubblicati. I progetti vengono pubblicati in una lista on line sul WEB e la pubblicazione in queste pagine è associata alla data di ricezione da parte del Sindacato di Categoria SILF/SLC/CGIL per l'attribuzione dei diritti d'autore. Il Deposito è attivo e in linea solo per il periodo in cui si è in regola con la quota di iscrizione al SILF/SLC/CGIL. La tessera dura un anno solare (indicato sulla tessera stessa), ed è rinnovabile pagando la quota d'iscrizione prevista per l'anno a seguire. In caso di continuità nelle iscrizioni non ci saranno interruzioni nel deposito.
Clicca qui per andare al sito di questa iniziativa

Il Deposito SIAE.
la SIAE (Società Italiana Autori Editori) ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia associato alla Società ed i cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE.
Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.
Trovate tutte le informazioni a questo link, allo stesso indirizzo, troverete anche il tariffario per chi non è socio SIAE. Prima di procedere vale la pena di leggere con attenzione le FAQ della SIAE per capire se il proprio caso è fra quelli contemplati dalla SIAE come "depositabili". Il Deposito SIAE (ad oggi, gennaio 2006) ha durata quinquennale. L'utilità legale in caso di vertenza per plagio del Deposito SIAE dovrebbe essere chiaramente spiegata nel sito della SIAE. Per ogni possibile cambiamento, consultate esclusivamente le pagine della SIAE: solo quello che trovate scritto lì ha valore, ovviamente.

Registro Pubblico Generale delle Opere Protette
Il Ministero dei Beni Culturali Dip. Spettacolo e Sport ha istituito un Registro Pubblico Generale delle Opere Protette ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.633. Il registro accetta oper già pubblicate. Chi volesse approfondire le questioni relative a questo registro può leggere tutte le spiegazioni disponibili a questo link.

Inoltre è disponibile per chiunque sia interessato tutta la legge e la normativa di riferimento a questo link sempre del Ministero Beni Culturali.





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