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Per chi fa il nostro mestiere in Italia, c'è una questione incombente e
alla fine mai completamente risolta: La protezione dei risultati del
proprio lavoro dal plagio.
Questo problema è ben noto a disegnatori, illustratori, autori di fumetti e progettisti grafici.Molto
spesso, ad esempio durante il processo di acquisizione di un lavoro, si
crea la necessità di presentare bozzetti e relazioni su idee in
anticipo rispetto alla effettiva vendita o alla chiusura di un
contratto di qualche tipo. Le istituzioni non danno risposte
legislative a questa esigenza e quindi la maggioranza di noi non avendo
soluzioni valide a portata di mano decide di affidarsi alla speranza
che il proprio interlocutore non si riveli un approfittatore e non
adotti comportamenti scorretti.
Non sono poche le "storie dell'orrore" che circolano su questo
argomento, quasi ciascuno di noi può raccontare almeno un episodio
durante il quale la sua buona fede è stata carpita e in cui ad esempio
la trattativa successivamente alla presentazione dei bozzetti e stata
sospesa "per un periodo di riflessione" o per un mancato accordo sul
corrispettivo. Salvo poi scoprire che le idee e i disegni che aveva
presentato sono stati usati successivamente dal cliente in malafede
magari affidando l'esecuzione dei definitivi stampa a una tipografia
compiacente o a uno dei tanti abusivi che infestano il nostro campo di
azione professionale.
Far da sé
Esiste un metodo "autarchico" che ciascuno può adottare per tentare di
difendersi dal plagio e dall'uso non autorizzato (e non pagato) del
frutto del proprio lavoro. Esso è stata varie volte riproposto in vari
forum e newsgroup di categoria o ad argomento legale, consiste nello
spedire a se stessi in busta sigillata e per raccomandata le stampe e
gli eventuali elaborati elettronici su cd rom o altro supporto di
memoria e di conservare al ricevimento la busta senza aprirla in
archivio. il timbro postale costituisce (o dovrebbe costituire) prova
di antecedenza se la busta viene aperta dal giudice in fase
processuale. Secondo molti avvocati il metodo ha una sua validità.
Servizio di Pubblicazione nel Deposito Online SILF
Il sindacato SILF (Sindacato Italiano Lavoratori Fumetto) che fa parte
della CGIL propone ai suoi iscritti una soluzione interessante. Basta
iscriversi alla SILF versando la quota decisamente simbolica di
cinquanta euro e si ha diritto per un anno di depositare i propri nuovi
progetti, non ancora altrimenti pubblicati. I progetti vengono
pubblicati in una lista on line sul WEB e la pubblicazione in queste
pagine è associata alla data di ricezione da parte del Sindacato di
Categoria SILF/SLC/CGIL per l'attribuzione dei diritti d'autore. Il
Deposito è attivo e in linea solo per il periodo in cui si è in regola
con la quota di iscrizione al SILF/SLC/CGIL. La tessera dura un anno
solare (indicato sulla tessera stessa), ed è rinnovabile pagando la
quota d'iscrizione prevista per l'anno a seguire. In caso di continuità
nelle iscrizioni non ci saranno interruzioni nel deposito.
Clicca qui per andare al sito di questa iniziativa
Il Deposito SIAE.
la SIAE (Società Italiana Autori Editori) ha istituito il servizio di
deposito delle opere inedite, di cui può fruire anche chi non sia
associato alla Società ed i cittadini stranieri. Attraverso tale
servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con
data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE.
Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.
Trovate tutte le informazioni a questo link,
allo stesso indirizzo, troverete anche il tariffario per chi non è
socio SIAE. Prima di procedere vale la pena di leggere con
attenzione le FAQ della SIAE
per capire se il proprio caso è fra quelli contemplati dalla SIAE come
"depositabili". Il Deposito SIAE (ad oggi, gennaio 2006) ha durata
quinquennale. L'utilità legale in caso di vertenza per plagio del
Deposito SIAE dovrebbe essere chiaramente spiegata nel sito della SIAE.
Per ogni possibile cambiamento, consultate esclusivamente le pagine
della SIAE: solo quello che trovate scritto lì ha valore, ovviamente.
Registro Pubblico Generale delle Opere Protette
Il Ministero dei Beni Culturali Dip. Spettacolo e Sport ha istituito un
Registro Pubblico Generale delle Opere Protette ai sensi della legge 22
aprile 1941, n.633. Il registro accetta oper già pubblicate. Chi
volesse approfondire le questioni relative a questo registro può
leggere tutte le spiegazioni disponibili a questo link.
Inoltre è disponibile per chiunque sia interessato tutta la legge e la normativa di riferimento a questo link sempre del Ministero Beni Culturali. Numero di commenti (0) - Aggiungi i tuoi commenti a questo articolo... |